TITOLO 1
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – CARATTERISTICHE – SCOPI
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione fra i Direttori di Anestesia e Rianimazione del Veneto, denominata “Associazione dei Direttori di Anestesia e Rianimazione del Veneto”, con sigla “A.D.A.R.V.”, di seguito denominata Associazione.
Articolo 2
L’Associazione è dotata di un logo di forma circolare dal bordo azzurro e dal fondo interno bianco, nel cui campo appare la geografia della Regione Veneto, divisa nelle sette provincie. Il territorio geografico della Regione Veneto è colorato nel bordo in azzurro e le sette provincie sono rappresentate da sette stelle azzurre variamente formate in analogia con la distribuzione geografica delle stesse.
Articolo 3
La sede della Associazione è fissata presso l’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica dell’ Ospedale “S. Maria di Ca’ Foncello”, ULSS 9 – Veneto, Piazza Ospedale 1, 31100 Treviso.
Articolo 4
La durata dell’Associazione è illimitata. L’eventuale scioglimento può essere deciso secondo quanto previsto dall’articolo 21. L’anno sociale inizia con il 1° (primo) gennaio e termina con il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Articolo 5
L’Associazione ha i seguenti caratteri di natura etica:
· assenza di scopi di lucro: la quota associativa annuale è destinata al pagamento delle spese di ordinaria gestione (segreteria, cancelleria, spese postali e telefoniche etc). Le spese straordinarie sono finanziate solo in presenza di entrate straordinarie, acquisite con corrispondenti atti di liberalità o con i contributi straordinari da parte degli associati, stabilite dall’assemblea degli stessi;
· trasparenza: tutti i soci possono inoltrare singolarmente domande al Consiglio Direttivo per iscritto o richieste di altro tipo, pertinenti la gestione della Associazione, alle quali il Consiglio Direttivo è tenuto a rispondere per iscritto entro la successiva riunione del Consiglio Direttivo stesso. I verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee sono accessibili a tutti (su richiesta al Segretario della Associazione);
· rigore scientifico: ogni decisione di interesse scientifico è presa dopo accurato esame da parte del Consiglio Direttivo, allargato per l’occasione ad esperti sull’argomento proposto;
· predisposizione alla umanizzazione delle cure: l’Associazione intende dare risposte al problemi dell’ammalato sottoposto a trattamenti medici di ordine anestesiologicorianimativo o ad assistenze equipollenti e contribuire altresì alla valorizzazione dell’Anestesiologia, Rianimazione, Terapia Intensiva, Medicina del Dolore, Urgenza ed Emergenza Medica e Terapia Iperbarica ospedaliere del Veneto, anche nelle sue diverse espressioni sociali;
· neutralità politica e religiosa;
· comportamento: gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con terzi nonché alla accettazione delle norme del presente statuto. L’Associazione può partecipare ad altri circoli o associazioni o istituzioni pubbliche o private aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti sociali ed umanitari.
Articolo 6. Funzioni ed obiettivi.
La funzione dell’Associazione si esprime attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
· Essere rappresentata presso gli Enti Pubblici ed in particolare presso le Istituzioni Regionali preposte alla gestione della Sanità Pubblica (Assessorato alle Politiche Sanitarie, V^ Commissione Consiliare, Commissione Farmaci, Comitati Sanitari Regionali, Nuclei per l’accreditamento di Strutture Sanitarie di Anestesia e Rianimazione etc.) e presso le Università;
· Elaborare modelli gestionali, linee guida e profili di assistenza delle strutture al fine di realizzare una migliore e più efficace assistenza sanitaria nel settore della disciplina;
· Formulare proposte di riorganizzazione del settore specialistico e promuovere la loro attuazione pratica;
· Facilitare il processo di accreditamento delle strutture;
· Uniformare la classificazione e la rilevazione delle prestazioni e dei dati di gestione;
· Favorire l’integrazione Ospedale-territorio migliorando l’interscambio tecnico-scientifico con il medico di famiglia e con le strutture territoriali, nell’ambito delle competenze della disciplina;
· Coordinare l’attività della disciplina nel territorio regionale, attraverso un programma di collaborazione fra le strutture della medesima disciplina;
· Valorizzare e promuovere il ruolo dello specialista in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e Medicina del Dolore nella Regione Veneto;
· Promuovere in tutte le Aziende Sanitarie pubbliche, accreditate e private (ULSS, Aziende Ospedaliere o altrimenti denominate) della Regione Veneto le raccomandazioni sulla sicurezza in Anestesiologia e Rianimazione emesse dalla Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (S.I.A.A.R.T.I.);
· Promuovere e/o partecipare a programmi di ricerca scientifica multicentrica;
· Promuovere attività di carattere scientifico e culturale nell’ambito dell’Anestesiologia, Rianimazione, Terapia Intensiva, Medicina del Dolore, Terapia Iperbarica, Urgenza ed Emergenza Medica.
· Favorire la formazione, l’aggiornamento e l’interscambio culturale nel territorio regionale al fine di ottenere un miglioramento continuo della qualità delle prestazioni;
Le singole Unità Operative afferenti alla Associazione conservano la loro autonomia e la responsabilità professionale e clinica.
Articolo 7
L’Associazione non ha finalità sindacali e non promuove né avvia al proprio interno procedure che sono di competenza delle Organizzazioni Sindacali.
Articolo 8
L’Associazione, riconoscendo la peculiarità dello stato giuridico delle Aziende Sanitarie, si considera mandata a promuovere le attese dei Direttori e degli Anestesisti Rianimatori delle Aziende Sanitarie pubbliche, accreditate e private (ULSS, Aziende Ospedaliere o altrimenti denominate) nella Regione Veneto.
TITOLO 2
PATRIMONIO E FINANZE – ASSOCIATI
Articolo 9
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
– dalle quote associative annue che verranno stabilite dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
– dal contributo degli associati ordinari e fondatori;
– da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
– da contributi di enti locali, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, aziende ed enti in genere;
– da sovvenzioni, da donazioni di denaro, di mobili ed immobili o lasciti di terzi o di associati.
Le quote associative devono essere pagate in unica soluzione entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.
Articolo 10. I requisiti degli associati.
Sono associati ordinari dell’Associazione i Direttori dei Servizi/UOC/Istituti Universitari di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva, Medicina del Dolore, Urgenza ed Emergenza medica (SUEM) e di Terapia Iperbarica, appartenenti alle Aziende Sanitarie pubbliche, accreditate e private del Veneto, nonché i responsabili di 1° livello facenti temporaneamente funzioni di responsabili di 2° livello nel proprio Servizio/UOC e i Responsabili di Unità Semplice Dipartimentale attinenti alla disciplina.
Articolo 11. Classificazione degli associati.
Gli associati si possono distinguere in tre categorie:
a) Associati fondatori. Sono associati fondatori coloro i quali hanno dato vita all’Associazione, facendosi carico delle spese e oneri inerenti l’atto di costituzione dell’associazione.
b) Associati onorari. Sono i Colleghi posti in riposo, che continuino a manifestare interesse nell’Associazione, gli Estimatori dell’Anestesiologia e Rianimazione che non esercitano l’Anestesiologia e Rianimazione ma che sono interessati a far parte dell’Associazione per apportare attivamente un contributo alle attività svolte dalla Associazione, i Membri la cui adesione onora il Collegio per aver realizzato uno o più intenti dell’Associazione. Gli associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e la loro nomina è ratificata a maggioranza semplice dalla Assemblea Ordinaria degli associati.
c) Associati ordinari. Sono gli Associati che hanno aderito all’Associazione dopo la sua fondazione e che s’impegnano a perseguirne gli obiettivi.
Tutti gli associati, tranne gli associati onorari, sono tenuti a contribuire alla vita
dell’Associazione mediante il pagamento di una quota associativa di anno in anno, stabilita dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo in diretta relazione con le sole spese gestionali sostenute nell’anno precedente e previste per l’anno in corso. I proventi della quota associativa hanno lo scopo di mantenere invariato il patrimonio sociale.
Articolo 12. Ammissione degli associati.
L’ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già associate. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualità di nuovo associato si perde per morosità su decisione inappellabile del Consiglio Direttivo. Per morosità s’intende l’insolvenza della quota di associazione per due anni successivi. Per essere reintegrato nella posizione, l’associato dovrà versare tutte le quote annue dovute.
I nuovi soci dovranno versare la prima quota alla presentazione della domanda d’iscrizione.
Qualora la domanda non venisse accolta, la quota dovrà essere restituita.
Articolo 13. Eleggibilità e diritto di voto.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti gli associati fondatori e ordinari.
TITOLO 3
GLI ORGANI SOCIALI
Articolo 14
Gli organi sociali sono:
– L’Assemblea;
– Il Consiglio Direttivo, anche Comitato Scientifico;
– Il Presidente;
– Il Segretario Generale, anche Tesoriere.
Articolo 15. L’Assemblea
A) Costituzione delle Assemblee.
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con la quota associativa. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Le assemblee possono essere tenute ovunque nel territorio italiano.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno e viene regolarmente costituita non oltre il primo quadrimestre di ogni anno.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione tramite comunicazione inviata a mezzo posta elettronica almeno 20 (venti) giorni prima all’indirizzo di posta elettronica di ciascun associato, specificamente comunicato al momento dell’iscrizione o del rinnovo, nella quale comunicazione sia contenuto l’ordine del giorno, il luogo e l’ora.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli Associati.
L’Assemblea Straordinaria è convocata in qualsiasi momento dell’anno sociale dal Presidente dell’Associazione, qualora lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta inviata per posta elettronica al Presidente, almeno ¼ (un quarto) degli associati.
L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria sono validamente costituite sia in prima che in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e deliberano a maggioranza dei voti degli associati intervenuti in proprio o per delega. Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato. Ogni associato può essere titolare di non più di due deleghe. Potranno essere invitate alle assemblee persone interessate alla vita associativa, autorità o esperti.
B) L’Assemblea è regolarmente costituita quando sia stato nominato un Presidente, generalmente il Presidente del Consiglio Direttivo, e il Segretario generalmente il Segretario Generale della Associazione. La nomina del Presidente dell’Assemblea avverrà di volta in volta da parte del Presidente dell’Associazione o del Vice Presidente della Associazione o in loro assenza, da parte del decano dell’Associazione.
Il Presidente dell’Assemblea ha i seguenti compiti:
– disciplinare la discussione, avendo cura che nessun partecipante deroghi dalla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;
– verificare la maggioranza e mettere a votazione ogni deliberazione dell’Assemblea;
– controllare la stesura del processo verbale della Assemblea;
– firmare il processo verbale steso durante l’Assemblea.
Il Segretario dell’Assemblea ha i seguenti compiti:
– proporre gli argomenti all’ordine del giorno;
– redigere e sottoscrivere insieme al Presidente il verbale.
Il Verbale delle Assemblee è un registro tenuto dal Segretario Generale nel quale viene trascritto l’intero processo verbale delle Assemblee.
Articolo 16. I compiti della Assemblea.
All’Assemblea ordinaria annualmente spettano i seguenti compiti:
– discutere e deliberare sulla gestione e deliberazioni del Consiglio Direttivo, sulla situazione finanziaria e morale dell’Associazione, sulla approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, sulla destinazione dell’avanzo di gestione o sulla eventuale copertura di disavanzi di gestione;
– eleggere i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente e il Segretario Generale dell’Associazione, che sono anche membri del Comitato Scientifico;
– determinare le quote di iscrizione e associative e ogni altro contributo, quando ciò si renda necessario;
– deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione, sulla attività svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
– deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
– deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Articolo 17. Il Consiglio Direttivo.
A) Composizione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, anche Comitato Scientifico, è costituito da N.° 9 (nove) persone:
a) dal Presidente dell’Associazione, nominato dall’Assemblea Ordinaria;
b) dal Segretario Generale, anche Tesoriere, nominato dall’Assemblea Ordinaria;
c) da N.° 7 (sette) Consiglieri, uno per ogni Provincia, nominati dall’Assemblea
Ordinaria;
Il Vice Presidente dell’Associazione viene nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo dal Consiglio Direttivo stesso, una volta insediato.
Ciascun membro del Consiglio Direttivo non può ricoprire più di una carica
contemporaneamente; ogni candidato che si proponga per la Presidenza o per la Segreteria può, in caso di mancata elezione, proporsi nella stessa sessione elettiva per la carica di Consigliere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri, il Presidente, il Segretario/Tesoriere possono essere riconfermati per un solo mandato. Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri purché meno della metà, il Consiglio Direttivo deve procedere alla integrazione del Consigliere stesso fino al termine statutario. Il Consigliere che non partecipa alle Riunioni del Consiglio Direttivo per un intero anno solare, decade automaticamente dal proprio incarico.
La nomina del nuovo Consigliere, in ogni caso, va fatta rispettando in ordine la composizione del Consiglio per Provincia, come da Statuto, rispettando il numero delle preferenze attribuite durante le precedenti elezioni dalla Assemblea Ordinaria (il secondo in lista della Provincia dove è decaduto il precedente Consigliere), in mancanza delle precedenti condizioni per cooptazione diretta da parte del Consiglio Direttivo di un nuovo Consigliere tra i Soci dell’Associazione. Non possono partecipare a questa operazione di integrazione i membri in attesa di conferma da parte dell’Assemblea.
Le dimissioni, o il venir meno per qualsiasi motivo, della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo faranno decadere l’intero Consiglio Direttivo ed il Presidente deve indire nuove elezioni per la rielezione di nuovi Consiglieri.
I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso di spese eccezionali e documentate, deliberate dal Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo, all’atto della sua nomina, elegge il Vice Presidente, il Segretario Generale/Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei membri Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte in un anno ed è convocato dal Presidente.
B) Compiti del Consiglio Direttivo.
– deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; è auspicabile una stretta e continuativa collaborazione tra il Consiglio Direttivo e gli Associati dell’Associazione, di volta in volta specificamente coinvolti in base all’argomento portato in discussione dal Consiglio stesso, in linea con le funzioni e gli obiettivi elencati all’articolo 6;
– gestire la contabilità delle entrate e delle uscite e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
– deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale finanziario che ecceda l’ordinaria
amministrazione;
– dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
– procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
– in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
– deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;
– deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l’attività dell’Associazione medesima designandone i Rappresentanti da scegliere tra gli Associati.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione del rappresentante S.I.A.A.R.T.I. di area per attività di carattere scientifico, dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione di Padova e Verona (o di loro Rappresentanti), di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Associati e non Associati, di esperti esterni alla Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza per alzata di mano in base al numero dei presenti e in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo viene lasciata libera partecipazione a tutti gli Associati regolarmente iscritti, con funzioni consultive non deliberative.
Articolo 18. Il Presidente.
Il Presidente della Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio ed ha la firma libera per le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue mansioni saranno svolte dal Vice Presidente.
Il Presidente della Associazione è uno dei membri del Consiglio Direttivo e viene nominato dall’Assemblea Ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato.
Articolo 19. Il Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico è rappresentato dallo stesso Consiglio Direttivo ed ha funzioni consultive e deliberative in tutte le sue attività e le manifestazioni scientifiche e culturali dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico può proporre la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca.
Il Comitato Scientifico nomina al suo interno temporaneamente un referente, ogniqualvolta venga organizzata una manifestazione scientifica e/o culturale sponsorizzata o promossa dall’Associazione. Nel corso dei suoi lavori, il Comitato Scientifico può avvalersi della cooperazione e della presenza di uno o più soggetti esterni all’Associazione, purché aventi finalità in sintonia con quelle dell’Associazione, come stabilito dall’art. 6.
Articolo 20. Il Segretario Generale e Tesoriere dell’Associazione.
Il Segretario Generale ricopre anche la carica di Tesoriere dell’Associazione. Il Segretario Generale/Tesoriere è uno dei membri del Consiglio Direttivo e viene nominato dall’Assemblea Ordinaria. Espleta i seguenti compiti:
– propone gli argomenti all’ordine del giorno;
– procede al processo verbale delle Assemblee;
– custodisce i documenti del Collegio;
– collabora nell’espletamento dei compiti del Presidente;
– controlla la gestione amministrativa dell’Associazione;
– redige la relazione all’Assemblea Ordinaria relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
– accerta, in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Articolo 21. Scioglimento dell’Associazione.
Lo scioglimento dell’Associazione avviene per delibera dell’Assemblea Straordinaria, con la maggioranza almeno dei due terzi dei componenti l’associazione. L’assemblea nominerà uno o più liquidatori, conferendo loro i necessari poteri. L’eventuale residuo del patrimonio sociale dovrà essere destinato a Enti o Associazioni non aventi scopo di lucro e con oggetto sociale analogo o affine.
Articolo 22. Controversie.
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un conciliatore nominato dall’organismo di conciliazione scelto dall’assemblea ordinaria degli associati; egli giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.
Articolo 23
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, saranno applicate le norme contenute nel Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute e nelle Leggi specifiche riferite all’associazionismo.
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